Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 03/10/2006 n. 262

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente: «7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: 7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954 n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004 n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;

2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

26. In deroga alla legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

Art. 8 - Accelerazione degli incentivi alle imprese

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662,

articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. comma 1 e del decreto di cui al comma 3.

3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti. Capo V Dismissioni di immobili

Art. 9 - Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione

1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»

b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».

Art. 10 - Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-quater. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonchè i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. 6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 560, è soppresso.».

Art. 11 - Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria

1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al primo periodo, le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di pro- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. prietà di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»

b) il terzo periodo è soppresso. Capo VI Disposizioni in materia di infrastrutture

Art. 12 - Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS

1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonchè in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonchè quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonchè tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

articolo.

2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare

a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture

b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonchè al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari

c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale

d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali

e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente

f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario

 

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